Art. 12.
(Promozione delle attività
di sostegno successive all'adozione).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge sull'adozione, sono aggiunte le seguenti parole: «per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34».

 

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